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Antibarriere, per l’ascensore c’è l’inversione contabile

L’agenzia delle Entrate ha inquadrato nell’ambito del contratto di appalto l’installazione dell’ascensore finalizzata al superamento o all’abbattimento di barriere architettoniche

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di Giorgio Confente

La domanda

Un’impresa intende installare nel proprio capannone un ascensore e fruire del bonus 75 per cento. La finalità è quella di abbattere la barriera architettonica tra i piani del capannone in cui si svolge l’attività, attualmente serviti solamente da scale interne, e, per fare questo, sta acquistando il bene (piattaforma elevatrice) da un azienda, che lo andrà a fornire e installare. Il bene ha le caratteristiche previste dal Dm 236/1989. Tenendo presente che il valore del bene è significativamente più alto rispetto al valore della prestazione di installazione, si chiede se la fattura di fornitura e installazione del bene debba riportare l’Iva (e con quale aliquota) oppure vada fatturata in regime di reverse charge, ex articolo 17, comma 6, lettera a-ter, del Dpr 633/1972.

 L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 11 dicembre

Si ritiene che l’operazione descritta possa rientrare nel regime del reverse charge. Secondo le indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate, con la circolare 14/E/2015 (paragrafo 1.4), l’attività di installazione di ascensori e scale mobili (codice Ateco 43.29.01) rientra nel regime dell’inversione contabile, a norma dell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter...