In un edificio di sei piani, l’ascensore esistente arriva fino al quinto piano, dove ci sono gli ingressi di tre appartamenti. Due di questi sono su due livelli e occupano porzioni del quinto e del sesto piano, tra loro congiunte con scale interne. La scala condominiale, invece, arriva al sesto piano, dove sono presenti le seconde porte di accesso agli appartamenti precedentemente descritti. Dovendo sostituire l’ascensore esistente, accedendo al bonus del 75 per cento, con uno che soddisfi i requisiti di dimensioni e accessibilità, ma che si ferma al quinto piano, si chiede se sono rispettate le specifiche sull’accessibilità previste dal Dm Lavori pubblici 236/1989, il cui articolo 3.2 prescrive che «l’ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello», visto che comunque l’accesso a tutte le unità immobiliari è garantito. Oppure si dovrebbe prevedere un montascale, posto sull’ultimo tratto della scala condominiale?
Nel caso descritto dal quesito, il bonus del 75 per cento (ex articolo 1, comma 365, della legge 197/2022, di Bilancio per il 2023; articoli 119-ter e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020; articolo 1, comma 42, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022; articolo 3 del Dl 212/2023, convertito in legge 17/2024) per la sostituzione dell’ascensore si applica...