Condominio

Assemblea e delibere invalide, facoltà di sostituire l’atto con altro emendato ed effetti sulle impugnazioni

Non è vero che il rimpiazzo della delibera comporta automatica soccombenza e pagamento delle spese di giudizio

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di Eugenio Correale


Dalla rivista «L’amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il commento all’ordinanza della Cassazione 5319 del 21 febbraio 2023.

In sintesi

In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall’articolo 2377, comma 8, Codice civile dettato in tema di società di capitali, rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese a una valutazione di soccombenza virtuale.

La cessazione della materia del contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell’impugnazione ex articolo 1137 Codice civile, in quanto la sussistenza dell’interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l’azione, ma anche al momento della decisione.

Il tema del pagamento delle spese

Molti amministratori ritengono che la nuova approvazione di una delibera impugnata esponga il condominio a sicura condanna al pagamento delle spese del giudizio di impugnativa. Per tale preconcetto, talvolta si evita il nuovo passaggio assembleare e non si coglie il vantaggio che può essere conseguito ponendosi al sicuro rispetto a carenze formali o anche a vizi più pesanti, come la carenza dei quorum costitutivi o deliberativi. La sentenza in commento fuga i timori infondati e ristabilisce la corretta interpretazione della legge, che assegna al giudice il potere di provvedere alla liquidazione delle spese di lite secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.

I vantaggi di sostituire la delibera impugnata

Occorre quindi intendere che in virtù del nuovo passaggio in assemblea il condominio mette al sicuro la decisione di merito, che non formerà oggetto dell’intervento del giudice neppure se la prima decisione fosse invalida, ad esempio per la mancata convocazione di un condomino o per la carenza dell’ordine del giorno. La sostituzione della delibera impugnata con altra valida comporta la «cessazione della materia del contendere». Se la delibera impugnata aveva disposto l’esecuzione di un lavoro, si attenua il rischio dell’annullamento della decisione assembleare ed è particolarmente vantaggiosa quando sia già stata avviata l’esecuzione della statuizione della maggioranza.

Incamerato il consistente vantaggio della riduzione del tema da decidere, persiste il problema del governo delle spese di lite e la sentenza in commento interviene appunto su tale questione assegnando al giudice il compito di indagare se, laddove non fosse cessata la materia del contendere, la domanda avrebbe dovuto essere accolta o meno. Non è quindi vero che la sostituzione della delibera comporti automatica soccombenza, mentre occorre considerare temi molto più sostanziali e quindi occorre esaminare attentamente se la nuova decisione sia «conforme alla legge».

La sentenza offre insegnamenti utili e fornisce un’ampia rassegna di precedenti giurisprudenziali confermi (Cassazione 10847/2020; 20071/2017; 2999/2010; 11961/2004) sulla corretta enunciazione della nozione di «cessazione della materia del contendere» in applicazione del principio dettato dall’articolo 2377, comma ottavo, del Codice civile.

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