L'esperto rispondeCondominio

Assemblea, nulle le modifiche al termine per la convocazione

L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile è espressamente qualificato come inderogabile

di Gaia Martinenghi

La domanda

L’esercizio del mio condominio si chiude al 31 ottobre di ogni anno. Nel regolamento contrattuale è indicato che «l’assemblea si riunisce in via ordinaria non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell’anno finanziario». Chiedo se prevalga l’articolo 66, primo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile - per il quale la convocazione va fatta entro entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio -, oppure il regolamento contrattuale.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 7 aprile 2025

L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile è espressamente qualificato come inderogabile da parte dei regolamenti di condominio (articolo 72 delle stesse disposizioni attuative); pertanto, si ritiene che anche nel caso prospettato il dettato normativo del Dl 50/2017 prevalga sulla previsione del regolamento, seppure contrattuale. Si veda, al riguardo...