Nato con l’intento di incentivare il superamento l’eliminazione di barriere architettoniche in un arco temporale di quattro anni (dal 2022 al 2025), con detraibilità accelerata (cinque anni) e piena possibilità di sconto in fattura o cessione del credito, nel tempo il bonus barriere architettoniche ha subito limitazioni su molti fronti. Con l’arrivo del 2025, ultimo anno (almeno per ora) di accesso all’agevolazione, è utile esaminare le regole attuali di applicazione.
L’agevolazione
Il bonus, previsto dall’art. 119-ter del D.L. 34/2020, è riservato agli interventi direttamente finalizzati al superamento ed all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Spetta in misura pari al 75% e può essere detratto:
- in cinque quote annuali di pari importo per le spese sostenute dal 2022 al 2023;
- in dieci quote annuali per le spese sostenute nel 2024 e nel 2025 (art. 4-bis, comma 4, D.L. 39/2024).
Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, coloro che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva non possono recuperarla.
In merito al destino dell’agevolazione in caso di cessione dell’immobile su...
Dichiarazione di successione unica per agevolazioni su fondi rustici e aziende in comuni montani
di Antonio Piccolo - Dottore commercialista e revisore dei conti
Professione CTU. Contestazioni alla consulenza tecnica
di Paolo Frediani – libero professionista, professore a contratto Università di Pisa, docente alla Scuola Superiore della magistratura, pubblicista e formatore professionale
''Case antisismiche'': escluso il "sismabonus acquisti" se il pagamento è effettuato da terzi
di Stefano Baruzzi – Dottore commercialista