TAR Lazio: il cappotto termico che non raggiunge una significativa riduzione della trasmittanza non rientra nelle deroghe alle distanze legali previste in tema di efficientamento energetico
Se il nuovo cappotto termico non raggiunge una significativa riduzione della trasmittanza non può essere qualificato come intervento di efficientamento energetico; pertanto, non trovano applicazione le deroghe alle distanze minime tra edifici previste dall'art. 14, comma 7, del D.Lgs. 102 del 4 luglio 2014 in materia di efficienza energetica.
Questo, in sintesi, il principio che si ricavadallasentenza del TAR Lazio n. 17984 del 17 ottobre 2024.
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