Il contratto di locazione per uso box o garage può essere disciplinato liberamente poiché non è soggetto alla disciplina della legge 392/1978, né, tantomeno, a quella della legge 431/1998. Perciò va applicata la normativa afferente gli artt. 1571 cod. civ. e ss, cioè quelli che regolano la locazione di tali beni e che definiscono questa tipologia di affitto come un contratto mediante il quale un individuo, dietro il pagamento di un corrispettivo, cede il godimento di un bene mobile o immobile ad un altro individuo. Approfondiamo le caratteristiche e la disciplina dell’istituto.
Aspetti normativi
La legge 392/1978 si riferisce alle attività professionali, a quelle industriali o artigianali ed anche a quelle di interesse turistico come ad es. agenzia di viaggio, impianti sportivi o ricreativi e aziende di soggiorno o altri organismi simili. Perciò, tale normativa non è applicabile in assoluto per i box utilizzati come depositi.
Dunque, la disciplina da applicarsi per i box o garage è quella prevista dagli artt. 1571 cod. civ. e ss, che regola la locazione di tali beni.
A riguardo, non ci sono...
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