Come ripartire le spese dell’immobile su due livelli dei quali uno sottostante il lastrico da rifare
Il proprietario è tenuto a partecipare per un terzo quale utente esclusivo del terrazzo e per due terzi per l’unità sita nella colonna sottostante al lastrico
A cura di Smart24Condominio
In tema di condominio negli edifici, l’obbligo dei proprietari di unità abitative sottostanti il lastrico solare o la terrazza - a livello in uso o di proprietà esclusivi - di concorrere, nella misura dei due terzi, nelle relative spese di ricostruzione o manutenzione, ex articolo 1126 Codice civile, trova fondamento nel principio per cui i condòmini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell’utilità che la cosa da ricostruire o riparare fornisce ai singoli appartamenti.
Quindi, il proprietario dell’appartamento su due livelli, che al piano superiore fruisca del calpestio sul lastrico solare e al piano inferiore goda della funzione di copertura, partecipa alla spesa di rifacimento del lastrico, ai sensi dell’articolo 1126, per un terzo quale utente esclusivo del terrazzo e per due terzi in proporzione del valore millesimale dell’unità sita nella colonna sottostante al lastrico (tra le tante, Cassazione civile, sezione II, sentenza 1451/2014)