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Come ripartire le spese dell’immobile su due livelli dei quali uno sottostante il lastrico da rifare

Il proprietario è tenuto a partecipare per un terzo quale utente esclusivo del terrazzo e per due terzi per l’unità sita nella colonna sottostante al lastrico

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di Rosario Dolce

La domanda

La domanda
In uno stabile di due piani: a piano terra ci sono due appartamenti e una cantina con tre proprietari diversi e al primo piano un unico appartamento, disabitato, di proprietà del Comune che ha il lastrico solare a uso esclusivo. Ogni appartamento ha un’entrata indipendente. La guaina del lastrico solare, che copre tutti, è fatiscente e si registrano copiose perdite che danneggiano gli appartamenti a piano terra, quindi occorre fare i lavori che ammontano a 4000 euro. Il Comune ritiene di partecipare alla spesa per solo 1/3 e i 2/3 toccherebbero agli appartamenti a piano terra. Ho cercato di spiegare che il Comune deve partecipare anche alla spesa dei 2/3 per metà, perché il lastrico solare copre tutto l’appartamento del Comune e noi al piano terra per l’altra metà divisi per i metri di copertura di ognuno di noi. Purtroppo non c’è verso di farli ragionare e, essendo un lavoro urgente che sta danneggiando gli appartamenti al piano terra, accetteremo queste condizioni. Che ne pensate?

A cura di Smart24Condominio
In tema di condominio negli edifici, l’obbligo dei proprietari di unità abitative sottostanti il lastrico solare o la terrazza - a livello in uso o di proprietà esclusivi - di concorrere, nella misura dei due terzi, nelle relative spese di ricostruzione o manutenzione, ex articolo 1126 Codice civile, trova fondamento nel principio per cui i condòmini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell’utilità che la cosa da ricostruire o riparare fornisce ai singoli appartamenti.

Quindi, il proprietario dell’appartamento su due livelli, che al piano superiore fruisca del calpestio sul lastrico solare e al piano inferiore goda della funzione di copertura, partecipa alla spesa di rifacimento del lastrico, ai sensi dell’articolo 1126, per un terzo quale utente esclusivo del terrazzo e per due terzi in proporzione del valore millesimale dell’unità sita nella colonna sottostante al lastrico (tra le tante, Cassazione civile, sezione II, sentenza 1451/2014)

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