Comodatario che ha sostenuto le spese di recupero edilizio
Da L'Esperto Risponde
La detrazione nel caso di specie compete in quanto comodatario del fabbricato (di proprietà della moglie non convivente) e il comodato, per fruire della detrazione sia del 50% che del 65% per risparmio energetico, deve essere registrato pena l'inapplicabilità della detrazione. Viceversa se il marito fosse convivente con la moglie non era necessario né il contratto di comodato (né la registrazione), in quanto la detrazione competeva in qualità di familiare convivente (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% e al 65% su www.agenziaentrate.it). La detrazione del 50% si applica anche per le spese sostenute dai comodatari (fatture a loro intestate e bonifici da loro eseguiti) purchè il contratto di comodato sia stato debitamente registrato prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione e gli estremi di registrazione siano stati indicati in sede di dichiarazione dei redditi nei quadri relativi al 36%-50%. Lo stesso vale per la detrazione del 65% per le persone fisiche non esercenti attività commerciale la cui disciplina rinvia a tutte le modalità applicative del 50% tra le quali l'applicabilità della detrazione in favore del comodatario a seguito di contratto registrato (CM 36/E del 2007). Evidentemente il CAF ha tenuto conto che la detrazione competeva al coniuge come convivente (commettendo palese errore) e non come comodatario.
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