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Convocazione dell’assemblea e impugnazione di una delibera: i termini da rispettare

Per verificare la regolarità degli avvisi di convocazione o capire se è possibile impugnare un deliberato, occhio a scadenze e deroghe

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di Giuseppe Marando

La domanda

La domanda
L'avviso di convocazione per l'assemblea da tenersi nel condominio di “villeggiatura” è pervenuto alla mia residenza cittadina il giorno 8 agosto per la seduta del 13 agosto. So che, per legge, devono intercorrere 5 giorni mentre qui fra le due date ve ne sono solo 4, per cui le delibere che si prenderanno dovrebbero risultare annullabili. Inoltre, qualora si dovesse procedere all’impugnazione, mi preme sapere come si calcolano i 30 giorni concessi per la causa, perché ho sentito dire che in estate detto termine viene dilatato.

A cura di Smart24 Condominio

Sulla prima domanda, devo dirle che la convocazione l'ha ricevuta in tempo utile, perché i 5 giorni non devono essere quelli “liberi”, che intercorrono fra le due date (il giorno di arrivo e quello della riunione) entrambe da non computare. Quando la legge ha voluto intendere giorni “liberi” lo ha espressamente detto (ad esempio, per l'intervallo fra il giorno di notifica della citazione e quello dell'udienza di comparizione, articoli 163-bis e 318 del Codice di procedura civile). Per la materia condominiale nulla viene precisato, e quindi si applica la regola generale del Codice suddetto (articolo 155; per tutti: Cassazione, 18365/2021) che prescrive di escludere solo il giorno iniziale, cioè nel caso da lei fatto l'8 agosto in cui è giunto l'avviso. Poiché tra questo e la data dell'assemblea (che invece va computata) ci sono 5 giorni, la convocazione è regolare.

L'altra domanda, invece, riguarda il termine di 30 giorni per l'impugnazione, che decorre dalla data dell'assemblea per i presenti (contrari o astenuti) e dal giorno del ricevimento del verbale per gli assenti. In effetti, in estate c'è la sospensione feriale dei termini giudiziali dal 1° al 31 agosto (articolo 16 del Decreto legislativo numero 132/2014) che, per decisione della Corte Costituzionale (sentenza numero 49/1990), si applica anche al termine per l'impugnazione delle delibere condominiali. Quindi, nel caso suo dell'assemblea tenuta il 13 agosto, i suddetti 30 giorni (per i presenti alla seduta) cominciano a decorrere dal 1° settembre; se invece, poniamo, l'assemblea si fosse tenuta il 10 luglio, il termine comincia a decorrere da questa data ma i 30 giorni scadono (saltando tutto agosto) il 9 settembre.

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