Definizione agevolata e stralcio cartelle anche in condominio
Per aderire alla misura, entro il 30 aprile 2023, è necessario che il contribuente presenti una dichiarazione telematica secondo le modalità spiegate sul sito dell’Agenzia riscossione
L’articolo 1, commi 231-252, della Legge di stabilità 197/2022 ha introdotto una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia. Il contribuente può decidere di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cosiddetto aggio. Inoltre, sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
Come aderire alla definizione agevolata
Per aderire alla definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate sull’area riservata Fisconline del sito dell’Agenzia riscossione o tramite incaricato con abilitazione Entratel. Sarà possibile pagare gli importi:
a) in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
b) in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti sedici rate, ripartite nei successivi quattro anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Alcune tipologie di carichi non rientrano nel beneficio ma si tratta di casistica che non può mai interessare il condominio che, invece, può essere interessato da carichi relativi a ritenute operate e non versate, tributi locali, imposte di registro, tutti ammissibili alla definizione agevolata.
Lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro
L’articolo 1, commi 222-230, della legge 197/2022 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro. L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. In sostanza, un vero e proprio mini-condono. Anche in questo caso, i carichi che possono interessare il condominio rientrano nella possibilità di stralcio mentre i casi esclusi non possono comunque riguardare il condominio. Dalla data di entrata in vigore della legge e fino alla data dell’effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio” compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
La procedura per il condominio
Come abbiamo già detto, le misure della definizione agevolata e dello stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro sono entrambe applicabili al condominio (oltre che alle posizioni personali dell’amministratore quale contribuente). Se per lo stralcio la procedura è automatica, per l’adesione alla definizione occorre seguire la procedura seguente:
•Accedere al sito Agenzia Riscossione Entrate dal link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/ ;
•Loggarsi nell’area riservata come “Cittadino” dal link https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/equitaliaServiziWeb/home/login.do ;
•Cliccare sul menù “Definizione agevolata”;
•Cliccare sul menù “Prospetto informativo”;
•Selezionare il codice fiscale del condominio che si rappresenta e per il quale si sta operando come soggetto incaricato/delegato in Fisconline/Entrate;
•Inserire e confermare il proprio indirizzo mail;
•Cliccare su “Richiedi”.
A questo punto comparirà a schermo la conferma dell’avvenuto inoltro della richiesta del prospetto informativo. Entro le successive 24 ore, l’amministratore riceverà sulla casella di posta indicata il prospetto informativo della possibile definizione agevolata.Ricevuto il prospetto, l’amministratore dovrà tornare sul sito di Agenzia Riscossione Entrate loggandosi come cittadino, cliccare prima su “Definizione agevolata” e poi su “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”, selezionare il codice fiscale del condominio per conto del quale si sta operando e procedere con l’invio dell’adesione, scegliendo le varie opzioni di rateizzazione.
Successivamente, ricevuto il piano di definizione rateale con tutte le indicazioni di pagamento delle singole rate, non resterà che pagare. Il consiglio è quello di chiedere il prospetto informativo e procedere con l’adesione alla definizione agevolata solo dopo il 31 marzo 2023 (e comunque entro l’aprile successivo) allo scopo di verificare l’avvenuto effettivo stralcio automatico delle cartelle fino a mille euro.