In un contratto di locazione, deve ritenersi legittima la clausola del contratto che contempli aumenti graduali del canone, ove tale necessità sia scaturita da determinati fatti o vicende che hanno avuto incidenza sulla funzione economica e sull’equilibrio dell’intero rapporto. Tale condizione imprescindibile per l’ammissibilità di una modifica quantitativa del corrispettivo inizialmente pattuito, è definita aumento a scaletta.
Inquadramento
In generale, i contratti di locazione adibiti ad uso diverso dall’abitazione sono caratterizzati dalla libera contrattazione delle parti sulla misura del canone, nel senso che il locatore, nel quantificare il corrispettivo della locazione, è vincolato solo al rispetto delle normali leggi non scritte di mercato e della concorrenza, che di fatto indicano i limiti dell’ammontare annuo dei canoni da richiedere per immobili con medesime caratteristiche site nella zona in cui è posto l’immobile da concedere...
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