È PREFERIBILE UN BONIFICO PER CIASCUN INTERVENTO
Nell’ipotesi di una pluralità di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, abilitati da differenti provvedimenti urbanistici, ma comunque eseguiti nello stesso anno, la detrazione del 50% compete autonomamente per ciascun intervento, ma il limite massimo cui commisurare la detrazione per ciascun condomino è pari a 96.000 euro (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). In tal caso, i bonifici sono eseguiti dall’amministratore con il codice fiscale del condominio (o dal condomino che svolge anche la funzione di amministratore). Per evitare confusione nel calcolo della detrazione e nella ripartizione tra condòmini, è consigliabile fare bonifici separati, con riferimento a ciascuno dei differenti lavori abilitati da distinti provvedimenti. Solo nell’ipotesi in cui i condòmini non siano più di otto, l’amministratore non è obbligatorio e i bonifici possono essere eseguiti anche dai singoli condòmini, indicando sia il codice fiscale del condominio che il proprio codice fiscale (circolare 11/E del 2014).Se esiste un fondo condominiale, l’amministratore può effettuare i bonifici anche attingendo a quel fondo, che è stato costituito con accantonamenti da parte dei condòmini. Come precisato nelle circolari 57/E e 121/E del 1998, per i lavori condominiali, il diritto alla detrazione compete solo ai condòmini in regola con i pagamenti dei lavori che fruiscono dello sconto fiscale. Nell’ipotesi di spese sostenute per lavori sulle parti condominiali, la detrazione compete a ciascun condomino, con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministratore, e limitatamente alla quota di spese a lui imputata (su base millesimale) ed effettivamente pagata al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (quindi, anche successivamente al pagamento con bonifico da parte dell’amministratore: si vedano le circolari 95/E/2000 e 122/E/1999).