Nel giudizio di rivendicazione proposto nella procedura fallimentare che è stata dichiarata a carico di un condomino, la legittimazione individuale ad agire e a resistere in giudizio disciplinata dall'art. 103 della legge fallimentare compete sia all'amministratore quale rappresentante dell'intero condominio, sia, in maniera concorrente ed alternativa, autonomamente a ciascun condomino per la tutela dei suoi diritti in qualità di comproprietario.
La rivendicazione dei beni condominiali nel fallimento
Di solito gli effetti di una procedura fallimentare nei rapporti condominiali si producono soprattutto riguardo alla problematica del recupero delle spese di amministrazione dovute dal condomino dichiarato fallito. Ma le procedure fallimentari nelle realtà condominiali possono riferirsi anche ad altri aspetti.
Con la sentenza 1° luglio 2024, n. 18003, la Corte di Cassazione ha affrontato un aspetto meno frequente, che riguarda il giudizio di rivendicazione proposto nei confronti del fallimento di ...
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