Condominio

Focus del venerdì: crediti del condominio e crediti del condomino moroso

Possibile la compensazione giudiziale quando il debito opposto non è liquido (danno non patrimoniale) ma è di facile e pronta liquidazione

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di Rosario Dolce

I crediti condominiali possono essere assoggettati all'istituto della compensazione di cui all'articolo 1243 Codice civile. Si tratta di un istituto applicabile ogni qual volta condominio e condòmino sono obbligati l'uno verso l'altro, e i relativi crediti e debiti possono estinguersi per la quantità corrispondente. La compensazione, dunque, è un modo satisfattorio di estinzione di un obbligo e di un credito reciproco che risponde anche a finalità processuali per l'economicità dei giudizi.

I tipi di compensazione

La compensazione può essere legale quando si contrappongono due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili. La compensazione è giudiziale quando, invece, il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione. La sentenza del Tribunale di Palermo del 14 febbraio 2023 numero 693 tratta proprio questa ultima fattispecie, per cui, in tal caso, il giudice ha dichiarato la compensazione per la parte di debito riconosciuta esistente in favore del condominio, liquidando la componente di un danno non patrimoniale subito dal condòmino opponente.

I fatti di causa

Il caso da cui nasce la controversia riguardava, in particolare, l'opposizione ad un decreto ingiuntivo, da parte del condòmino moroso, accompagnata dalla formulazione di una domanda riconvenzionale. In questi termini, il citato moroso non ha contrapposto alla pretesa economica formulata dalla compagine alcuna doglianza collegata ai titoli su cui si fondava l'ingiunzione di pagamento ottenuta dal condominio (delibera e rendiconto), ma ha, diversamente, ampliato il tema decisionale assumendo di essere, a sua volta, creditore del condominio ricorrente per somme da quantificare (giudizialmente) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non subito nel suo appartamento.

I danni non patrimoniali chiesti dall'opponente derivavano, in particolare, dal lungo tempo (quattro anni) trascorso dall'insorgere delle infiltrazioni fino alla completa rimessione in pristino dell'appartamento e dalla necessità di trasportare altrove almeno una parte dei mobili presenti nell'appartamento e, quindi, dai “fastidi e fatiche” che a tal uopo si erano dovute sopportare.

La quantificazione del danno

Il giudice siciliano non è rimasto insensibile ai due aspetti virgolettati e ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la liquidazione del danno secondo equità. Richiamando un precedente giurisprudenziale – Cassazione 15733/2022 – questi ha affermato che: «il danno morale allude ad una realtà che rimane in sé insuscettibile di accertamento medico- legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore». Il criterio poi adottato ex articolo 1226 Codice civile – va detto - ha natura suppletiva; e il giudice vi si può ricorrere solo se l'impossibilità di stima esatta del danno è oggettiva e incolpevole (Cassazione 26051/2020), per come valutato nella fattispecie trattata.Il danno non patrimoniale è stato così quantificato nella somma di € 2.000,00 - ossia di € 500,00 per ogni anno trascorso dalla comparsa delle infiltrazioni fino alla riconsegna dell'immobile – e, in quanto tale, è stato compensato giudizialmente con il contro credito condominiale.

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