I costi per la pulsantiera si ripartiscono in millesimi
Eccetto nel caso in cui sia diversamente previsto in un regolamento di natura contrattuale
L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 8 maggio
Qualora non ci si trovi in presenza di una diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale (se esistente), le spese per la sostituzione della pulsantiera si ripartiscono tra tutti i condòmini per millesimi di proprietà. Infatti l’articolo 1123, comma 1, del Codice civile dispone che «le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione». La tesi trova fra l'altro conferma nella sentenza del Tribunale di Torino del 26 gennaio 2022, n. 267, dettata in tema di ripartizione delle spese di riparazione di una pulsantiera.
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