L'esperto rispondeCondominio

Il condòmino che si distacca dall’impianto centralizzato continua a pagare la manutenzione straordinaria

L’operazione è fattibile solo se non reca danni o aggravi di spesa agli altri residenti dello stabile

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di Rosario Dolce

La domanda

La domanda
Abbiamo in comune un impianto centralizzato di riscaldamento e acqua calda con altri due condòmini. Il nostro condominio è il più penalizzato perché è stata collegata una tubatura dalla caldaia presente sotto uno degli altri condomìni che raggiunge il nostro, con dispersione calore e aggravi di spese. Negli appartamenti i termosifoni sono tiepidi così come l’acqua calda, ma le spese sono “bollenti”. È fattibile il distacco adducendo le problematiche esposte ma senza dover partecipare alla manutenzione e alle spese fisse dell’impianto in comune?

A cura di Smart24Condominio

Il caso prospettato dal lettore integra la fattispecie di supercondominio di cui all’articolo 1117 bis del Codice civile. Nel qual caso si ritiene applicabile, per estensione, l’ultimo comma dell’articolo 1118, comma 4, Codice civile, che consente il distacco motivato da relazione tecnica. «Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini. In tal caso, il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma».

Quanto alle modalità con cui il distacco può avvenire, sovviene in aiuto un precedente del Tribunale di Roma, che ha ritenuto che la questione del distacco del condomino dall’impianto centralizzato di riscaldamento costituisca una «questione di ordinaria amministrazione» e che rientri quindi nella competenza dell’assemblea ristretta alla partecipazione dei soli rappresentanti dei singoli edifici condominiali. Secondo il giudice, infatti, possono considerarsi di amministrazione ordinaria gli atti finalizzati alla conservazione, al normale utilizzo e al miglior godimento del bene, quale più comoda utilizzazione del medesimo, a condizione che l’attività non sfoci né nell’innovazione né nel mutamento di destinazione (sentenza 8386/2020).

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