IL CONDOMINO DETRAE LE SPESE PRO QUOTA
Con riferimento agli interventi di ristrutturazione su parti comuni condominiali, l’agenzia delle Entrate, con la circolare 11/E/2014, chiarisce che nel caso di “condominio minimo”, ossia un edificio composto da non più di otto condomini (per il quale non è previsto l’obbligo di nominare un amministratore) questi ultimi, per poter fruire della detrazione Irpef per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni (articolo 1, comma 47 legge 190/2014, guida al 50% su www.agenziaentrate.it), devono obbligatoriamente richiedere il codice fiscale del condominio ed eseguire tutti gli adempimenti a nome del condominio stesso. A tal riguardo, viene specificato che i bonifici per il pagamento delle spese devono indicare sia il codice fiscale del condominio che quello del condomino che effettua il pagamento. In merito, viene chiarito che per tale bonifico può essere utilizzato, indifferentemente, sia il conto corrente personale del condomino che esegue il pagamento, sia un eventuale conto corrente appositamente istituito. Pertanto, non è obbligatoria l’apertura di nuovo conto corrente intestato al condominio. Per quanto attiene la ripartizione tra i condomini, si ricorda che anche in assenza di tabella millesimale comunque è necessario che la ripartizione rispetti le quote di proprietà. Pertanto, il condomino che paga il 95% delle spese non può detrarsi l’intero importo, ma un importo corrispondente alla sua quota (in sostanza se gli appartamenti sono uguali, a ciascuno compete un sesto dell’intera spesa). Il condomino che paga 95 si detrarrà un importo minore, correlato alla sua quota di proprietà, quelli che non pagano nulla non si detraggono nulla.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5