Il condomino non può negare l’accesso al suo box in caso di lavori al corsello di collegamento ai garage
Lo spazio di transito dei veicoli nelle autorimesse è valutato dai vigili del fuoco ai fini della predisposizione del Certificato prevenzione incendi
A cura di Smart24Condominio
Si definiscono “parcheggi” gli spazi necessari tanto alla sosta quanto alla manovra e all'accesso dei veicoli: tale spazio può consistere in un'area scoperta (cosiddetto posto auto) o in un'area coperta, chiusa su tre lati (cosiddetto box) o su tutti i lati (garage). Orbene, la normativa in materia di prevenzione incendi fa adesso riferimento alla regola della tecnica verticale introdotta dal decreto del 21 febbraio del 2017. In base ad essa si determina un netto cambiamento nell'approccio per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi. Infatti, mentre prima tali “parti comuni” venivano classificate in base al numero di autoveicoli presenti (superiori a 9) con la nuova disciplina, invece, si prevede una distinzione in base al numero di metri quadri dell'area complessivamente intesa.
L'autorimessa quindi che abbia una superficie superiore ai 300 mq sarà soggetta alla normativa antincendio. Ciò posto, nel caso in cui il conseguimento del Cpi sia subordinato all'esecuzione di opere che coinvolgono anche box o garage di titolarità dei singoli condòmini, il rifiuto opposto da uno di essi, per quanto possa astrattamente ritenersi legittimo, impedirà anche a questi di poter continuare a sfruttare l'area di propria pertinenza per la destinazione a cui era stata originariamente assegnata. In quanto tale, visto gli interessi pubblicistici che si celano dietro l'adozione del Cpi(sicurezza e incolumità) e quelli “speciali” che integrano la normativa in tema di parcheggi privati (legge 765/1967 articoli 18 - articolo 26 comma 5 della legge 47/1985 - legge 246/2005 ) non pare che il singolo possa opporsi efficacemente alla realizzazione di interventi necessari per il conseguimento del Cpi.
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