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Il condòmino può opporsi all’esecuzione di lavori che rischiano di violare e ledere la sua proprietà

Seppur approvati dall’assemblea, non possono pregiudicare il decoro del palazzo né invadere il suo appartamento

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di Rosario Dolce

La domanda

La domanda
Un condòmino distaccato dall’impianto di riscaldamento centralizzato si oppone all’esecuzione di rifacimento dell’impianto di riscaldamento comune che prevede la posa di nuove tubazioni all’esterno dell’edificio, lungo le mura perimetrali, per raggiungere i radiatori posti all’interno. Il condòmino non vuole che le tubazioni attraversino il proprio appartamento e i propri balconi che considera “proprietà privata” e, dunque, inviolabile. Chiede di essere escluso dalla spesa per l’esecuzione dei lavori approvati dall’assemblea condominiale. Cosa prevede la normativa in merito? È ammissibile quest’opposizione?

A cura di Smart24Condominio

La realizzazione del nuovo impianto di riscaldamento, per come descritto dal lettore, laddove approvata in sede assembleare, palesa dubbi di legittimità riguardanti, da una parte, la tutela del decoro architettonico del fabbricato (visto che, per come si apprende, parte della tubazione viene fatta correre lungo la facciata condominiale) e, dall’altra, l’indebita invasione della proprietà privata (dando luogo alla costituzione di una nuova servitù di posa e mantenimento).

Quanto al primo aspetto, è stato riferito dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano, ordinanza del 18 ottobre 2021) che un intervento progettato, seppur migliorativo, sotto il profilo del risparmio energetico, tenuto conto delle attuali condizioni degli edifici, deve pur sempre essere tecnicamente realizzato con modalità che consentono di mantenerne le attuali caratteristiche estetiche del fabbricato.

Quanto al secondo aspetto, la stessa giurisprudenza citata ha riferito che un’opera come quella in disamina potrebbe, in sostanza, costituire coattivamente un diritto reale sul fondo comune, in assenza di unanimità di consensi e in violazione dell’articolo 1108, terzo comma, del Codice civile, secondo il fondato assunto dei ricorrenti. In quanto tale, non può revocarsi in dubbio la pienezza del diritto del condòmino di contestare l’opera approvata dall’assemblea dei condòmini, che potrebbe ricevere, sulla scorta dei presupposti sopra riportati, apprezzamento in sede giudiziaria.

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