La riforma sul condominio ha introdotto all'art. 1129 cod. civ. il comma 13 il quale dispone che l'amministratore di condominio revocato giudizialmente non può essere rinominato dall'assemblea. Tale prescrizione ha diviso la giurisprudenza in due tronchi interpretativi. Da un lato, si sostiene che il divieto sia temporaneo e limitato ad un solo esercizio finanziario; dall'altro, si afferma che la preclusione a gestire il condominio per il quale l'amministratore è stato revocato sia definitiva e permanente.
Il rinnovellato art. 1129, comma 13, cod. civ. sancisce che l'assemblea condominiale non può (ri)nominare l'amministratore condominiale revocato dall'autorità giudiziaria. Il precetto dispone testualmente che «in caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato». La giurisprudenza, arroccata su due contrapposti binari interpretativi, si interroga sulla esatta estensione del divieto: se, quindi, sia assoluto e sine die, o se abbia...
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