Il preventivo di spesa dev’essere consultabile
Anche nel caso in cui la spesa in questione non sia stata ancora sostenuta
L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 8 maggio
Occorre fare riferimento alle norme modificate e introdotte dalla riforma della disciplina condominiale, così come interpretate dalla giurisprudenza. Secondo Cassazione civile, sezione VI, 28 luglio 2020, n.15996, «gli articoli 1129, comma 2, del Codice civile e 1130-bis del Codice civile, come novellati dalla legge 220 del 2012, prevedono la facoltà dei condòmini di ottenere l’esibizione di registri e documenti contabili condominiali in qualsiasi tempo, non necessariamente in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, sempreché l’esercizio del diritto di accesso non si risolva in un intralcio all’amministrazione, ponendosi in contrasto con il principio della correttezza ex articolo 1175 del Codice civile; al condomino istante - il quale non è tenuto a specificare le ragioni della richiesta - fa capo l’onere di dimostrare che l’amministratore non gli abbia consentito l’esercizio della facoltà in parola».
La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che l'articolo 1130-bis del Codice civile specifica che il diritto di prendere visione e di estrarre copia in capo al condomino riguarda anche i documenti giustificativi di spesa (Corte di appello dell’Aquila, sezione I, 19 maggio 2022, n. 735). La risposta al quesito è, pertanto, positiva: non si può mettere in dubbio, infatti, che il preventivo scritto di un avvocato che assiste un condominio sia un documento di spesa, se pure non ancora sostenuta, che il singolo condomino può esaminare, anche estraendone copia. Si evidenzia, a tal proposito, che l'articolo 13, comma 5, della legge 247/2012, e successive modifiche, stabilisce che l'avvocato deve fornire il preventivo in forma scritta, indicando la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Se ciò non viene fatto, il compenso sarà determinato a norma del comma 6 dell'articolo 13 della legge 247/2012, in base ai parametri ministeriali.
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