Il punto su IVA per lavori su beni di terzi
Con la ris. n. 20/E/2025 l'Agenzia delle Entrate, dopo decenni di contenzioso, ha finalmente dato atto, alla luce della giurisprudenza consolidatasi in seno alla Cassazione, del diritto dei contribuenti al rimborso dell'eccedenza di IVA detraibile in caso di "realizzazione di opere su beni di terzi", spesso – ma non soltanto – rappresentati da immobili. Tale diritto si aggiunge a quello similare, riconosciuto nel 2018 dalle Sezioni Unite, di detrarre l'IVA per analoghi lavori sui beni di proprietà di terzi. L'articolo fa il punto della situazione ripercorrendo il sofferto excursus giurisprudenziale che ha portato dapprima ad ammettere il diritto alla detrazione dell'IVA e la deduzione dei costi, ai fini delle imposte sui redditi, per interventi su beni di terzi e, da ultimo, anche il diritto al rimborso dell'eccedenza di IVA.

La ris. n. 20/E del 26 marzo 2025 è molto importante poiché segna una svolta epocale nella prassi pluridecennale dell'Agenzia delle Entrate ("AdE") in tema di IVA, svolta peraltro non ulteriormente differibile poiché "costretta" dalla chiara pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13162 del 14 maggio 2024, in merito al diritto dei contribuenti al rimborso dell'eccedenza di imposta detraibile "per opere realizzate su beni di terzi", spesso – ma non soltanto – costituiti da immobili ...
I punti chiave
Costituzione di un diritto di superficie su un terreno agricolo con imposta di registro al 9%
di Elena Ferrari - Dottore commercialista