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La disciplina giuridica della destinazione d'uso "Logistica"

L'art. 23 ter del D.P.R. 380/2001 non contempla espressamente la destinazione urbanistica denominata "Logistica".Tale destinazione urbanistica è stata, tuttavia, elaborata dalla giurisprudenza quale sub-categoria funzionale ammissibile da parte dei Comuni anche in assenza di previsione preventiva. In relazione alla categoria denominata "Logistica" in assenza di una sua individuazione da parte della legge, si sono formati due orientamenti giurisprudenziali negli ultimi 20 anni.Quanto all'adeguamento degli oneri di urbanizzazione, il principio generale in materia di cambio di destinazione d'uso da una categoria funzionale all'altra prevede che, in ipotesi di cambio di destinazione d'uso, andranno corrisposti gli oneri relativi alla nuova destinazione.

di Brunello De Rosa – Avvocato

In primo luogo è opportuna una premessa di carattere generale in ordine alle destinazioni d'uso che possono essere individuate dagli strumenti urbanistici. Il quadro delle norme legislative non reca indicazioni puntuali in merito alle destinazioni d'uso che possono essere individuate dagli strumenti urbanistici. L'art. 23-ter del D.P.R. 380/2001 individua 5 categorie funzionali:

a) residenziale;

a-bis) turistico-ricettiva;

b) produttiva e direzionale;

c) commerciale;

d) rurale.

Tra dette categorie funzionali...