Il legislatore del 1941 ha avuto l’infelice idea di demandare all’assemblea dei condòmini la scelta di come utilizzare il residuo attivo della gestione. Segnatamente, la previsione è dettata dal numero 3) del primo comma dell’articolo 1135 del Codice civile che stabilisce che l’assemblea provvede, tra le altre cose, ad approvare il rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione. Ma, cosa possiamo intendere per residuo attivo? Le ipotesi, sono, tutt’al più, ...
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