Il residuo attivo della gestione: natura contabile e criticità sul suo impiego
L’unica forma possibile dovrebbe essere solo quella di utilizzarlo a riduzione del finanziamento mutualistico dell’annualità successiva
Il legislatore del 1941 ha avuto l’infelice idea di demandare all’assemblea dei condòmini la scelta di come utilizzare il residuo attivo della gestione. Segnatamente, la previsione è dettata dal numero 3) del primo comma dell’articolo 1135 del Codice civile che stabilisce che l’assemblea provvede, tra le altre cose, ad approvare il rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione. Ma, cosa possiamo intendere per residuo attivo? Le ipotesi, sono, tutt’al più, ...