Condominio

Servitù coattiva di passaggio: può essere costituita anche per esigenze abitative

La nuova interpretazione apre a più casi oltre alle esigenze dell’agricoltura e dell’industria, ma con limiti e indennizzi

di Eugenio Antonio Correale

L’articolo 1052 del Codice civile può essere invocato per costituire una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell’agricoltura o dell’industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili. La costituzione di servitù coattiva di passaggio può valere a tutelare esigenze di carattere abitativo, purché emergano interessi generali e sia garantito un equilibrio tra il sacrificio imposto al fondo servente e il beneficio arrecato...