Servitù coattiva di passaggio: può essere costituita anche per esigenze abitative
La nuova interpretazione apre a più casi oltre alle esigenze dell’agricoltura e dell’industria, ma con limiti e indennizzi
L’articolo 1052 del Codice civile può essere invocato per costituire una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell’agricoltura o dell’industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili. La costituzione di servitù coattiva di passaggio può valere a tutelare esigenze di carattere abitativo, purché emergano interessi generali e sia garantito un equilibrio tra il sacrificio imposto al fondo servente e il beneficio arrecato...