La ritardata approvazione del rendiconto non integra un’automatica ragione di revoca
Deve individuarsi una concreta lesione del vincolo fiduciario
Il Tribunale di Lecco, con decreto del 21 luglio 2025 (numero 757/2025 Ruolo generale), ha rigettato il ricorso proposto da più condòmini per la revoca dell’amministratore, affermando che le irregolarità tipizzate dall’articolo 1129 del Codice civile non legittimano di per sé la revoca, in assenza di una concreta lesione del vincolo fiduciario.
I fatti
Nel caso esaminato, i ricorrenti lamentavano il ritardo nella convocazione dell’assemblea per l’approvazione dei rendiconti e un presunto conflitto patrimoniale...