L'esperto rispondeCondominio

Impugnabile la nomina a consigliere del marito della condomina

All’interno del consiglio che ha funzioni consultive e di controllo possono sedere solo condòmini, cioè partecipanti al condominio in senso tecnico

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di Matteo Rezzonico

La domanda

Nel nostro condominio, viene costantemente nominato consigliere, dall’unanimità dei votanti presenti in assemblea, il marito di una condomina, pur non avendo tale soggetto il titolo prescritto dall’articolo 1130-bis della legge 220/2012 (di riforma del condominio), ossia non essendo proprietario, ma solo marito convivente con la moglie proprietaria. Ciò viene giustificato con la considerazione che il marito è comunque potenzialmente proprietario per diritto successorio e che lo stesso è di fatto alter ego della moglie proprietaria, grazie a un atto notarile di procura generale. È corretto ritenere che tale decisione dell’assemblea sia annullabile su intervento di un eventuale condomino dissenziente, ma solo tramite opposizione giudiziale entro 30 giorni dalla consegna del verbale di assemblea?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 19 febbraio 2024

L’articolo 1130-bis del Codice civile stabilisce che l’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condòmini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo. Sennonché il marito della proprietaria di una unità immobiliare non è condomino, cioè partecipante...