In quanto committente, l’amministratore di condominio può essere responsabile dei lavori
La differenza tra i due ruoli si limita sostanzialmente a essere formale
Il “committente” è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione (articolo 89 del Decreto legislativo 81/2008). La posizione del committente, in quanto tale, risulta analoga a quella del “responsabile dei lavori”. Per il testo unico sulla sicurezza, in effetti, il “responsabile dei lavori” è il «soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto» (articolo 89 del Decreto legislativo 81/2008). Non solo, l’articolo 90, rubricato «Obblighi del committente o responsabile dei lavori» e l’articolo 157, rubricato «Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori», sanciscono che tra le due figure non sussiste alcuna differenza sostanziale di sorta.
L’amministratore, in quanto “committente”, può essere “responsabile dei lavori” ma la differenza di posizione rispetto a questa figura appare solo formale. In tal senso, la Cassazione ha già avuto modo di chiarire che la nomina del responsabile dei lavori è un vero e proprio atto di delega (a contenuto esplicitamente contrattuale) ed è opportuno escludere, quindi, che l’effetto della nomina a responsabile dei lavori possa ritenersi un automatismo coincidente con la nomina del progettista o la designazione del direttore dei lavori (Cassazione penale, 29138/2006).
Va detto, però, che l’agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello (numero 913-471/2020) ha incentrato sulla duplice posizione di amministratore-committente ed amministratore- responsabile dei lavori il criterio distintivo per riconoscere che il compenso professionale del medesimo non sconta alcun credito di imposta, salvo il caso in cui riceva siffatta “delega” da parte dell’assemblea dei condòmini.
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