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L’acquirente può destinare l’immobile a uso diverso da quello abitativo se manca la clausola limitativa nei registri immobiliari

Il vincolo ai nuovi proprietari è inopponibile esclusi i casi in cui dichiarino di esserne a conoscenza o sia esplicitato nell’atto d’acquisto

di Rosario Dolce

La domanda

La domanda
In un condominio con regolamento di natura contrattuale non trascritto, che imponga “genericamente” l’uso esclusivo abitativo degli appartamenti, nel caso in cui un acquirente terzo non accetti espressamente nell’atto di compravendita le clausole limitative delle servitù reciproche, pur essendone a conoscenza, potrà destinarlo ad uso studio, dal momento che la “conoscenza vincolante” è da intendersi esclusivamente quella “legale” a seguito di trascrizione del regolamento?

A cura di Smart24Condominio

La mancata trascrizione nei registri immobiliari della clausola del regolamento che imponga limitazioni all’utilizzo delle unità di proprietà esclusiva site nell’edificio condominiale rende inopponibile il vincolo ai terzi acquirenti, a meno che lo stesso sia espressamente richiamato nel relativo atto di acquisto o che quest’ultimo abbia dichiarato, anche successivamente, di esserne a conoscenza. In caso contrario, le disposizioni del regolamento saranno comunque valide e vincolanti per i condòmini che lo abbiano accettato all’atto del primo e originario acquisto ma non saranno opponibili ai successivi acquirenti. Lo ha chiarito il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, con la sentenza 1345 / 2019.

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