L’acquirente può destinare l’immobile a uso diverso da quello abitativo se manca la clausola limitativa nei registri immobiliari
Il vincolo ai nuovi proprietari è inopponibile esclusi i casi in cui dichiarino di esserne a conoscenza o sia esplicitato nell’atto d’acquisto
La mancata trascrizione nei registri immobiliari della clausola del regolamento che imponga limitazioni all’utilizzo delle unità di proprietà esclusiva site nell’edificio condominiale rende inopponibile il vincolo ai terzi acquirenti, a meno che lo stesso sia espressamente richiamato nel relativo atto di acquisto o che quest’ultimo abbia dichiarato, anche successivamente, di esserne a conoscenza. In caso contrario, le disposizioni del regolamento saranno comunque valide e vincolanti per i condòmini che lo abbiano accettato all’atto del primo e originario acquisto ma non saranno opponibili ai successivi acquirenti. Lo ha chiarito il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, con la sentenza 1345 / 2019.
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