L’amministratore può dare le chiavi all’impresa di pulizia
L'articolo 1130 del Codice civile, al numero 2 prevede che «l'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condòmini». L'amministratore, in quanto tale e senza alcuna specifica deliberazione assembleare, dovrà quindi porre in essere tutti quegli atti e/o comportamenti idonei a salvaguardare e conservare il patrimonio comune e consentire, altresì, il miglior godimento e fruizione dei servizi nell'interesse di tutti i condòmini. Pertanto, da quanto appena enunciato e visto il tenore della deliberazione assembleare (ossia che i condòmini hanno disposto solo il divieto di «fornire le chiavi all'impresa di pulizia» senza individuare, soprattutto, le sicure modalità di accesso nelle parti condominiali, evitando dunque che «l'impresa faccia un viaggio a vuoto»), si può ritenere che un unico condomino, allo stato, non sia autorizzato a consegnare all'impresa di pulizie le chiavi delle parti condominiali – al fine di evitare possibili liti e/o contrasti con gli altri condomini - dovendo, invece, essere un compito dell'amministratore di condominio, il quale dovrà consentire con regolarità l'accesso all'impresa di pulizia e svolgere anche compiti di controllo.
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