L’ascensore installato dopo la costruzione dell’edificio non è da considerarsi bene comune
Non rientra nella presunzione di condominialità prevista dall’articolo 1117 del Codice civile
Secondo l’articolo 1117 del Codice civile, l’ascensore è compreso tra le parti comuni dell’edificio poiché è destinato, per la sua funzione, al godimento di tutti i condòmini. Ma con alcuni distinguo. La presunzione di condominialità dell’ impianto è fondata, infatti, sulla relazione strumentale necessaria fra lo stesso e l’uso comune (Tribunale di Messina, sentenza 613/2021). Viceversa, l’ascensore installato successivamente alla costruzione del fabbricato non rientra nella presunzione di condominialità prevista dall’articolo 1117 del Codice civile, perché appartiene a quei condòmini che l’hanno impiantato, e sarà onere di chi - successivamente - intende rivendicarne la comproprietà, fornire la prova che l’intervento è stato effettuato con il consenso suo o dei suoi danti causa (Cassazione, 10850/2020). Per cui, nel caso in cui l’impianto ascensore sia coevo alla costruzione dell’edificio, come è dato supporre, la delibera dell’assemblea dei condòmini che inibisca l’uso dello stesso ad alcuni condòmini con il ricorso a strumenti elettronici (ad esempio, telecomandi) può essere tacciata di invalidità e, in quanto tale, impugnata e posta nel nulla (Corte d’Appello di Catania, sentenza 1380/ 2020).