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L’ascensore installato dopo la costruzione dell’edificio non è da considerarsi bene comune

Non rientra nella presunzione di condominialità prevista dall’articolo 1117 del Codice civile

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di Rosario Dolce

La domanda

La domanda
È possibile deliberare all’unanimità dei presenti (non totalità dei condòmini) l’installazione di una chiave in sostituzione del pulsante nell’ascensore per scendere nei box? La stessa è stata consegnata solo ai proprietari dei box e non a tutti gli inquilini del palazzo. Si precisa che, in ogni rogito, il vano interrato di manovra è inserito come proprietà di ognuno, quindi parte comune. Inoltre, senza delibera, è stata installata una chiave anche nel vano interrato per chiamare l’ascensore e hanno cambiato programma ai telecomandi cosicché il vano interrato non è più accessibile nè dall’interno nè dall’esterno se non dai soli proprietari dei box.

A cura di Smart24Condominio

Secondo l’articolo 1117 del Codice civile, l’ascensore è compreso tra le parti comuni dell’edificio poiché è destinato, per la sua funzione, al godimento di tutti i condòmini. Ma con alcuni distinguo. La presunzione di condominialità dell’ impianto è fondata, infatti, sulla relazione strumentale necessaria fra lo stesso e l’uso comune (Tribunale di Messina, sentenza 613/2021). Viceversa, l’ascensore installato successivamente alla costruzione del fabbricato non rientra nella presunzione di condominialità prevista dall’articolo 1117 del Codice civile, perché appartiene a quei condòmini che l’hanno impiantato, e sarà onere di chi - successivamente - intende rivendicarne la comproprietà, fornire la prova che l’intervento è stato effettuato con il consenso suo o dei suoi danti causa (Cassazione, 10850/2020). Per cui, nel caso in cui l’impianto ascensore sia coevo alla costruzione dell’edificio, come è dato supporre, la delibera dell’assemblea dei condòmini che inibisca l’uso dello stesso ad alcuni condòmini con il ricorso a strumenti elettronici (ad esempio, telecomandi) può essere tacciata di invalidità e, in quanto tale, impugnata e posta nel nulla (Corte d’Appello di Catania, sentenza 1380/ 2020).

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