L’azione esecutiva contro il condominio e in contemporanea contro i morosi
Atteso che il titolo esecutivo è unico ai sensi del comma 1 dell'articolo 476 del Codice di procedura civile, come può il creditore che ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro il condominio, dopo aver avuto dall’amministratore i dati dei condomini morosi, agire in sede esecutiva nei confronti di questi ultimi azionando un titolo unico ottenuto nei confronti dell’ente di gestione condominiale ?
Posto che, ai sensi dell'art. 476, co. 1, c.p.c., si impone, a ciascuna parte processuale, il rilascio di una sola copia munita di formula esecutiva, la possibilità, per il creditore, di azionare detto titolo al fine di vedersi soddisfatto il proprio credito, mediante beni mobili del debitore che non si trovino nella sua diretta disponibilità, è data dal combinato disposto degli artt. 2740 e 2910 c.c.. La relativa esecuzione avverrà, quindi, secondo le forme dell'istituto dell'“espropriazione presso terzi”, di cui agli artt. 543 ss. c.p.c.. In particolare, nella citazione indirizzata al debitore ed al terzo, è fatto obbligo per il creditore di “indicare” il titolo esecutivo, mentre il successivo 4° co. lo onera a depositare nella cancelleria del Tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto. Con particolare riferimento al condominio di edifici, tale norma deve leggersi, tuttavia alla luce dell'art. 63, Disp. att. c.c., il quale stabilisce il principio di ambulatorietà delle spese condominiali, per il quale queste dovranno essere ripartite, ex art. 1123 c.c., fra i condomini proporzionalmente ai millesimi di loro proprietà. Conseguentemente, da ultimo, la Suprema Corte ha ammesso che, in mancanza di un divieto espresso, l'esecuzione forzata potrà avere ad oggetto anche il credito vantato dal condominio nei confronti del singolo condomino, purché questa non avvenga per l'interno ma solamente limiti della sua quota di partecipazione al condominio stesso. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che: “il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all'espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea, in tal caso nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.” (Cass. civ., sez. III, 14/05/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 14/05/2019), n.12715).