L'esperto rispondeCondominio

L’impermeabilizzazione dei solai nel condominio di box

Le spese sono da ripartire tra tutti i condòmini tranne se il danno/responsabilità è attribuibile a uno di essi

immagine non disponibile

di Rosario Dolce

La domanda

In un condominio dotato di cortile interno, circa dieci anni fa sono stati realizzati box pertinenziali, sulla base della legge Tognoli (122/1989). Vi sono quindi due entità giuridiche: il condominio delle abitazioni, formato da 32 unità abitative, e il condominio costituito da 32 box, con una sua tabella millesimale autonoma e distinta. Si evidenzia che le tabelle di riparto spese sono due: una per il fabbricato abitazioni e una per il complesso dei box. Il condominio dei box è stato realizzato in due piani interrati, sotto il cortile del condominio delle abitazioni. Dovendo rifare in parte il manto di impermeabilizzazione della soletta dei box del primo livello interrato, si chiede quali sono i criteri di riparto delle spese che andranno sostenute per la rimozione e il ripristino del terreno, per la nuova guaina impermeabilizzante e per il ripristino degli intonaci nei box che hanno subìto la cascata d’acqua. Siccome l’intervento non verrà fatto sull’intera copertura dei box, devono concorrere alla spesa tutti i condòmini del complesso dei box (ossia di entrambi i piani interrati) oppure solo i proprietari dei box danneggiati?

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 25 novembre 2024

La giurisprudenza di legittimità è costante (almeno dal 2005) nel ritenere che, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o del viale di accesso all’edificio condominiale, che funga da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva (anche) di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri...