La bacheca digitale dev’essere approvata e regolamentata
Utile strumento per informare i condòmini di iniziative di interesse generale, consuma in ogni caso corrente elettrica condominiale in più
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 maggio
L’amministratore di condominio non ha poteri di spesa al di fuori del preventivo approvato, salvo le opere urgenti, che nel caso in questione non ricorrono. Si veda, in questo senso, per tutte, la giurisprudenza secondo cui l’amministratore di condominio non ha un generale potere di spesa, in quanto spetta all’assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l’opportunità delle spese sostenute dall’amministratore in relazione al preventivo (Cassazione, 15041/2013).
Nella fattispecie la bacheca consuma corrente condominiale. Peraltro, quanto alla eventuale violazione della privacy, di cui al Dlgs 196/2003, la bacheca non è di per sé vietata. Resta fermo che in essa non è possibile inserire dati personali (come, per esempio, l'elenco dei condòmini morosi) o denunce dirette ai singoli condòmini (come, per esempio, «si prega la famiglia Bianchi di non far giocare i bambini a pallone in cortile»). Sarebbe, invece, lecito scrivere in bacheca annunci del tipo: «Si pregano i condòmini di versare puntualmente le rate», oppure «È vietato giocare a pallone in cortile». Si tratta, dunque, di regolamentare l'uso della bacheca, limitandone l'accesso. Ad ogni modo, chi, pur autorizzato all'uso della bacheca, inserisse annunci vietati o diffamatori, rischierebbe sanzioni in proprio, o addirittura una causa.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5