La comunicazione Enea inviata in ritardo non fa decadere l’ecobonus
La Cgt di Firenze in contrasto con la Cassazione in materia di agevolazioni edilizie: i giudici di merito restano divisi
L’invio della comunicazione Enea oltre i 90 giorni dal termine dei lavori non è causa della perdita del diritto all’Ecobonus 50-65%, all’epoca disciplinata dall’articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge 296/2006 (e attualmente dall’articolo 14 del Dl 63/2013), in quanto tale conseguenza non è espressamente prevista dalle norme che regolano la materia. Così ha stabilito la Cgt Firenze (presidente Carlizzi, relatore Rambaldi) con la sentenza n. 141/03/2023.
Il principio è condiviso da altre sentenze...
Cedolare secca anche per i contributi sui canoni di locazione
di Elena Ferrari - Dottore commercialista