La delibera condominiale di approvazione dei lavori è titolo sufficiente a dimostrare il credito del condominio
Il piano di riparto delle spese condominiali non necessariamente deve essere presente nel rendiconto
A cura di Smart24Condominio
L'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, laddove prevede che il decreto ingiuntivo possa essere provvisto della formula esecutiva nel caso in cui l'assemblea abbia approvato il piano di riparto, assume una connotazione di specialità e va contestualizzata al caso in cui venga formulata una simile richiesta da parte del ricorrente in giudizio, per la fase monitoria, onde consentire al condominio di recuperare in forma coattiva il credito condominiale ancor prima che spiri il termine per formulare l'opposizione, da parte del condòmino moroso (40 giorni dalla data di notifica).
Tuttavia, il piano di riparto delle spese condominiali non necessariamente deve essere presente nel rendiconto, visto che, per forma, l'articolo 1130 bis Codice civile non lo menziona espressamente. Quanto, poi al tema di riscossione degli oneri condominiali, non costituisce motivo di revoca dell’ingiunzione, ottenuta sulla base della delibera di approvazione di una spesa, la mancata approvazione del relativo stato di riparto, atteso che le spese deliberate dall’assemblea si ripartiscono tra i condòmini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell’articolo 1123 Codice civile, cosicché ricorrono le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito che consentono al condominio di richiederne il pagamento con procedura monitoria nei confronti del singolo condomino (Cassazione 4672/2017).
Occorre pertanto ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cassazione 7569/1994). Se, allora, l’approvazione assembleare dell’intervento, ove si tratti lavori di manutenzione straordinaria, ha valore costitutivo della obbligazione di contribuzione alle relative spese, la ripartizione, che indica il contributo di ciascuno, ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un’eventuale convenzione) (Cassazione Sezioni unite 18477/2010; Cassazione 13505/1999; Cassazione 2452 /1994; Cassazione Sezioni unite 2928/1980).
Il giudice, dunque, per il caso esposto dal lettore, pronunciando sul merito dovrebbe emettere una sentenza favorevole o meno, a seconda che l’amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione dei lavori costituisce, così, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cassassazione Sezioni unite 26629/2009; Cassazione 4672/2017 )
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