Al fine di tutelare il conduttore nell’ambito di un contratto di locazione ad uso commerciale, fondamentale è l’istituto dell’avviamento commerciale necessario per una tutela riparatoria nel caso di cessazione del rapporto locatizio. Il locatore che non intende procedere al rinnovo del contratto deve, infatti, corrispondere al proprio conduttore una indennità per il pregiudizio che questi si presume subisca a causa del trasferimento forzoso della propria attività in altro ambito, nella misura stabilita dagli artt. 34 e 35, legge 392/1978.
Inquadramento
L’avviamento è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 34 e 35 della legge 392/1978. In particolare, l’’art. 34, comma 1, dispone che, in caso di cessazione del rapporto per disdetta del locatore, il conduttore che ha utilizzato i locali per le attività indicate ai nn. 1) e 2) dell’art. 27 della legge 392/1978 (attività industriali, commerciali e artigianali o di interesse turistico) matura il diritto a conseguire un’indennità pari a diciotto mensilità dell’ultimo canone corrisposto, che ...
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