In caso di accertata presenza di amianto in un edificio, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge (per esempio es. l'amministratore condominiale, relativamente a tutti i manufatti contenenti amianto – MCA - di proprietà comune) ha una serie di obblighi, tra cui designare una figura responsabile che controlli e coordini tutte le attività, garantire il rispetto di misure di sicurezza, informare gli occupanti dell'edificio, oltre a provvedere a far ispezionare l'edificio, almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali.
Dopo che è stata accertata la presenza di amianto in un edificio[1] , il D.M. sanità 6 settembre 1994, recante "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto", prevede che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge (per esempio: l'amministratore condominiale, relativamente a tutti i manufatti contenenti amianto – MCA - di proprietà...
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