La manutenzione di giardini in uso a singoli condòmini
Si tratta di un onere che, secondo il regolamento condominiale contrattuale, spetta ai titolari del diritto di uso esclusivo
La risposta de L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 6 marzo
Poiché il regolamento condominiale contrattuale non prevede alcunché di diverso, e salvo esame dei titoli (cioè degli atti di proprietà), si ritiene che la manutenzione ordinaria dei giardini in uso esclusivo possa essere posta a carico dei titolari del diritto di uso esclusivo.
È bene, tuttavia, evidenziare che taluna giurisprudenza ha in alcuni casi specifici ritenuto che la spesa per la potatura delle piante di alto fusto, posizionate dal costruttore dello stabile con un certo criterio, fosse da dividere tra tutti i condòmini (si veda per tutte la sentenza del Tribunale di Roma, 30798/2018; nello stesso senso la sentenza della Cassazione, 3666/1994). Ma non sembra questo il caso del lettore, che fa riferimento al taglio dell’erba, all’innaffiamento del prato e ad altre attività più “funzionali” all’uso che al decoro dell’intero edificio. Quanto, invece, alla manutenzione di giardini condominiali in uso a tutti i condòmini, la ripartizione delle spese deve avvenire secondo i millesimi di proprietà, a norma dell’articolo 1123, comma 1, del Codice civile.
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