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La nuova disciplina di procedibilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone

Necessaria la querela di parte salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, o quando il reato è commesso nei confronti di una persona incapace

di Giulio Benedetti


Il decreto attuativo della legge 27 settembre 2021 numero 134 ha riformato la procedibilità per il reato dell'articolo 659, primo comma, Codice penale prevedendo la querela da parte della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto gli spettacoli, i ritrovi o gli trattenimenti pubblici, ovvero il reato sia stato commesso nei confronti di una persona incapace per età o per infermità. Pertanto, per detto reato, commesso in danno dei residenti in un condominio, per presentare l’esposto, l'amministratore non dovrà essere stato previamente autorizzato dall'assemblea a proporre, in nome e per conto degli amministrati, la querela.

Dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del predetto decreto legislativo, per i reati commessi in data anteriore allo stesso, decorre il termine di presentazione della querela. Per i procedimenti pendenti, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche con ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato di esercitare il diritto di querela e il termine per la sua proposizione decorre dal giorno in cui è stata informata.

I principi di legittimità distintivi delle due ipotesi dell'articolo 659

A seguito della riforma Cartabia il reato di cui all'articolo 659, comma secondo, Codice penale è rimasto procedibile di ufficio e appare assai importante distinguere tale ipotesi da quella disciplinata dall'articolo 659, primo comma. La Cassazione (sentenza 38857/2022) ha affermato che:
*si configura l'illecito amministrativo, previsto dall'articolo 10, comma secondo, della legge 447/1995, nell'ipotesi di esercizio dell'attività o dei mestieri rumorosi, mediante l'impiego o l'esercizio delle sorgenti indicate dalla legge;
*ricorre il reato dell'articolo 659, comma secondo,Codice penale quando la condotta abbia violato le disposizioni di legge o le prescrizioni dell'autorità che regolano l'esercizio del mestiere o dell'attività;
*laddove l'attività o il mestiere siano svolti eccedendo le normali modalità di esercizio, in modo da porre in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete, è configurabile la violazione dell'articolo 659, primo comma, Codice penale indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengano, quindi anche nel caso in cui l'abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici della professione o del mestiere rumoroso ( Cassazione 39261/2018).

Quando l’attività rumorosa è punibile

La Cassazione, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone l'esercizio di un'attività o di un mestiere rumoroso afferma che la rumorosità integra:
*l'illecito amministrativo dell'articolo 10, comma secondo, della legge 447/1995 qualora si verifichi solo il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia;
*il reato di cui all'articolo 659, primo comma, Codice penale se il mestiere o le attività sono esercitate eccedendo dalle normali modalità di esercizio, in modo da disturbare la pubblica quiete;
* il reato di cui all'articolo 659, comma secondo, Codice penale se siano violate specifiche disposizioni di legge o le prescrizioni dell'Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o dell'attività, diverse da quelle relative ai valori limite di emissione sonore stabilite in applicazione ai criteri di cui alla legge 447/1995 (Cassazione 56430/2017; Cassazione 5735/2015; Cassazione 12519/2020).