In termini generali il comportamento dell'inquilino o dell'ospite all'interno dei locali non è imputabile al proprietario.
Non essendo il comportamento dell'inquilino o dell'ospite all'interno dei locali imputabile al proprietario, ne consegue che di eventuali danni provocati dall'inquilino o dall'ospite al condominio, (danni all'ascensore, o nell'uso delle cose comuni) o ai terzi o di eventuali rumori e schiamazzi, risponde verso i condòmini (o i terzi) prima di tutto il conduttore o l'ospite, (articolo 2043 cod. civ.).
La disposizione da ultimo richiamata prevede che qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad ...