La trasformazione del tetto a falde in terrazza rientra nelle facoltà del condomino dell’ultimo piano
Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio mediante...
Amministratori: quorum unico per la nomina e la conferma
di Augusto CirlaL'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 9 giugno 2025 L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 9 giugno 2025
Sospensione dell’acqua al condomino moroso: l’accesso coattivo all’immobile può essere disposto solo dal giudice
di Luca Savi - coordinatore scientifico Unai Bergamo