Tra le principali obbligazioni del conduttore vi è senz’altro quella di prendere in consegna il bene e di provvedere alla sua custodia. Per tale ragione il conduttore nel servirsene deve utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia. Se al momento della consegna, la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del canone.
Aspetti generali
I vizi dell’immobile per essere rilevanti devono diminuire in modo apprezzabile l’idoneità del bene all’uso pattuito e non deve trattarsi di vizi conosciuti o, comunque, facilmente conoscibili dal conduttore: in sostanza deve trattarsi di vizi occulti. Qualora il locatore non provi di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi è tenuto altresì a risarcire al conduttore i danni derivanti dai vizi della cosa locata (art. 1578, comma 2, cod. civ.).
Il carattere occulto dei vizi di cui si discute, perché...
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