Le spese condominiali dell'usufruttuario
A integrazione di quanto indicato dal lettore, si consideri che, quando la porzione di immobile facente parte di un condominio è oggetto del diritto di usufrutto, l'atto dal quale tale situazione deriva, se debitamente trascritto, è opponibile "erga omnes" e quindi anche al condominio, il quale è tenuto a osservare le norme dettate dagli articoli 1004 e 1005 del Codice civile in ordine alla ripartizione delle spese fra nudo proprietario e usufruttuario, tenuto conto che - in relazione al pagamento degli oneri condominiali che costituiscono un'obbligazione "propter rem" - la qualità di debitore dipende dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa. Pertanto, poiché anche le spese dovute dall'usufruttuario si configurano come obbligazioni "propter rem", non è consentito all'assemblea interferire sull'imputazione e sulla ripartizione dei contributi stabiliti dalla legge in ragione della loro natura, non rientrando nei suoi poteri introdurre deroghe che verrebbero a incidere su diritti individuali.Ne consegue dunque che l'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, deve ripartire le spese secondo la loro funzione e il loro fondamento, spettando all'amministratore, in sede di esecuzione, ascrivere i contributi, secondo la loro natura, ai diversi i soggetti obbligati, anche nel caso in cui l'assemblea non abbia provveduto a individuarli.
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