Lecita la richiesta di visione della busta paga del portiere
di Claudia Ogriseg
La domanda
La domandaL'amministratore di condominio ha l'obbligo di fornire, al condomino che gliene faccia richiesta, solamente l'attestazione relativa allo stato dei pagamenti per oneri condominiali ed eventuali liti in corso (articolo 1130, comma 1, numero 9, del Codice civile). In sede di approvazione del bilancio, su richiesta di un condomino oppure di un delegato, l'amministratore può rilasciare copia dei cedolini paga del portiere? Visto che i dati acquisiti dal condomino non possono essere comunicati a terzi, come è possibile farne una valutazione in sede di assemblea condominiale, a cui partecipano anche soggetti con delega? Inoltre, dato che nel cedolino paga vengono riportati dati sensibili del portiere (per esempio l'eventuale iscrizione al sindacato), il consenso del portiere dev'essere considerato imprescindibile?
In tema di trattamento dei dati personali nelle realtà condominiali, l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha più volte ritenuto che i condòmini potessero essere considerati contitolari del trattamento e che - in quanto tali - avessero il diritto di accedere alle (e di ricevere le) informazioni riguardanti l’amministrazione e il funzionamento del condominio...