L'esperto rispondeCondominio

Manutenzione straordinaria: decisioni in capo all’assemblea

L’articolo 1135 del Codice esclude la possibilità, per l’amministratore, di ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere di urgenza

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di Augusto Cirla

La domanda

Nel condominio in cui risiedo, l’amministratore sostiene che le decisioni riguardanti i lavori di straordinaria manutenzione non urgenti, e la relativa scelta delle imprese, sono di sua competenza esclusiva. Io, invece, ritengo che la delibera relativa a questi lavori spetti all’assemblea dei condòmini. È corretta la mia interpretazione delle norme in vigore?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 10 giugno 2024

La risposta è affermativa. Spetta esclusivamente all’assemblea provvedere all’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, perché è la legge, all’articolo 1135, n. 4, del Codice civile, ad attribuirle questo specifico compito, obbligandola peraltro a costituire un apposito fondo in funzione dello stato di avanzamento dei lavori. La relativa...