Mediazione in condominio, sventato il rischio stop
Allineati l’abrogazione delle regole attuali e il debutto delle nuove
Slitta dal 28 febbraio al 30 giugno 2023 l’abrogazione della disciplina attualmente vigente della mediazione in materia di liti condominiali. La scadenza si allinea così a quella dell’entrata in vigore delle nuove regole adottate con la riforma del processo civile (decreto legislativo 149/2022) e viene sanato il mancato coordinamento causato dalle modifiche alla disciplina transitoria della riforma civile decise dalla legge di Bilancio.
A risolvere la situazione è il decreto legge Pnrr, con cui il Governo riporta al 30 giugno l’abrogazione dell’articolo 71-quater delle disposizioni di attuazione del Codice civile, che era stata anticipata al 28 febbraio dalla legge di Bilancio. Ciò aveva determinato un sostanziale vuoto normativo, in quanto l’entrata in vigore della nuova disciplina era stata invece mantenuta al 30 giugno 2023: restava “scoperto” un periodo di quattro mesi, in cui le mediazioni in materia condominiale rischiavano il blocco sostanziale (si veda Il Sole 24 Ore del 5 gennaio scorso). Fatto grave, dato che in materia condominiale è obbligatorio tentare la mediazione prima di rivolgersi al giudice.
È quindi ora chiaro il nuovo quadro legislativo per la mediazione delle controversie condominiali. In pratica, dal 30 giugno debutta il nuovo articolo 5-ter del decreto legislativo 28/2010. In contemporanea, vengono abrogati i commi 2, 4, 5 e 6 del vigente articolo 71-quater delle disposizioni di attuazione del Codice civile; restano in vigore solo il comma 1, che definisce l’ambito di applicabilità della condizione di procedibilità in materia condominiale, e il comma 3, che viene riscritto per rinviare all’articolo 5-ter.
Ma cosa cambia in pratica? Dal 30 giugno il nuovo articolo 5-ter del decreto legislativo 28 del 2010 consentirà all’amministratore del condominio di attivare, aderire e partecipare alla mediazione senza la preventiva delibera assembleare, oggi invece richiesta dall’articolo 71-quater delle disposizioni di attuazione del Codice civile. Con la nuova norma il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore dovrà essere poi sottoposto all’approvazione dell’assemblea, la quale delibererà entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del Codice civile. In caso di mancata approvazione entro il termine la conciliazione si intenderà non conclusa.
La riforma sul punto, sin dalla legge delega, ha inteso risolvere le criticità che in questi anni hanno ostacolato, sia pur indirettamente, le procedure mediative in materia condominiale. La nuova disposizione così è volta ad agevolare e stimolare la partecipazione del condominio alle procedure di mediazione. D’altronde, le liti condominiali costituiscono un terreno relazionale ove la mediazione può contribuire in maniera determinante a migliorare le relazioni, stemperando le tensioni e consentendo di raggiungere accordi in una prospettiva coesistenziale.
Ciaccafava Federico, Percorso di giurisprudenza - Mediazione civile e commerciale
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di Luca Savi - coordinatore scientifico Unai Bergamo