NEL PIGNORAMENTO, CANONI AL CUSTODE GIUDIZIARIO
L'articolo 2912 del Codice civile stabilisce che: «Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata». Tra i frutti sono ricompresi i canoni di locazione (articolo 820, secondo comma, Codice civile, secondo cui: «Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono ... il corrispettivo delle locazioni»). In tale contesto, il credito concernente il canone di locazione dovuto in dipendenza di una locazione stipulata antecedentemente al pignoramento spetta al custode, in quanto dopo il pignoramento di un immobile, che sia già stato dato in locazione, il locatore-proprietario perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni sia ad accettarli, spettando tale legittimazione in via esclusiva al custode, fino al decreto di trasferimento del bene (Cassazione, 3 ottobre 2005, n. 19323). Poiché, ai sensi dell'articolo 821, ultimo comma, Codice civile, la maturazione dei frutti civili, quali sono i canoni di locazione, avviene giorno per giorno in ragione della durata del diritto, dopo il pignoramento e per effetto dell'articolo 2917 il pagamento al debitore-locatore, stante il vincolo di indisponibilità del bene, è inefficace in pregiudizio del creditore pignorante e di quelli intervenuti e deve esser acquisito alla procedura esecutiva perché destinato alla soddisfazione dei creditori intervenuti (articolo 509 del Codice di procedura civile). Conseguentemente, il custode può richiedere il pagamento dei canoni maturati dal giorno della trascrizione del pignoramento immobiliare.