L'esperto rispondeCondominio

Nelle more della compravendita, valido l'avviso di convocazione spedito al venditore, non all’acquirente

Il deliberato potrebbe essere oggetto di impugnazione solo da parte dell'avente diritto che si ritenesse danneggiato

immagine non disponibile

di Rosario Dolce

La domanda

La domanda Il 9 maggio l’amministratore emette comunicazione per la convocazione dell’assemblea condominiale per il 25/26 maggio. il 10 maggio un condomino proprietario di una unità immobiliare e comproprietario di un box auto, vende l’appartamento a terzi restando comproprietario del box auto. La comunicazione ufficiale di vendita non viene effettuata nell’immediato ma solo pochi giorni dopo l’assemblea sia per inerzia del condomino venditore che per quella del compratore, ma anche per la mancanza della copia dell’atto in quanto il notaio rogante la consegna dopo 30 giorni dal rogito. Il condomino che vende naturalmente è a conoscenza della assemblea mentre l’acquirente no. Chi è legittimato a partecipare? E con quale caratura millesimale? L’amministratore era a conoscenza che il condomino venditore stava per cedere l’appartamento avendo rilasciato la certificazione relativa alle quote pagate.


a cura di Smart24Condominio

L'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile specifica che lo status di condòmino si acquisisce solo dopo che viene trasmessa all'amministratore la copia autenticata del titolo per la cessione dei diritti. Per cui, se nelle more della compravendita, l'avviso di convocazione è stato spedito al venditore, non c'è ragione di temere per l'invalidità del deliberato, che, ad ogni buon conto, potrebbe essere oggetto di impugnazione solo da parte dell'avente diritto che lamenta l'irregolarità nel processo personale di convocazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©