Nelle more della compravendita, valido l'avviso di convocazione spedito al venditore, non all’acquirente
Il deliberato potrebbe essere oggetto di impugnazione solo da parte dell'avente diritto che si ritenesse danneggiato
L'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile specifica che lo status di condòmino si acquisisce solo dopo che viene trasmessa all'amministratore la copia autenticata del titolo per la cessione dei diritti. Per cui, se nelle more della compravendita, l'avviso di convocazione è stato spedito al venditore, non c'è ragione di temere per l'invalidità del deliberato, che, ad ogni buon conto, potrebbe essere oggetto di impugnazione solo da parte dell'avente diritto che lamenta l'irregolarità nel processo personale di convocazione.